INTERVENTO ALLA CONFERENZA SULLE IMMUNITA' PARLAMENTARI SVOLTASI A BRATISLAVA IL 25.9.07, ORGANIZZATA DAL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA.
Signor Presidente: intendo innanzitutto ringraziare il Presidente del Parlamento slovacco per questa lodevole iniziativa e per la squisita ospitalità offerta. Sottolineo che occasioni come questa contribuiscono a rafforzare i vincoli di fratellanza e comunione d’intenti sia sul piano bilaterale che su quello europeo e vi porto i saluti dell’ex Presidente della Camera italiana, Pier Ferdinando Casini, attualmente presidente dell’Unione Interparlamentare. Porto anche i saluti del Presidente della Camera in carica, Fausto Bertinotti. Proprio l’onorevole Casini, ha scritto in un recente volume che le immunità parlamentari hanno la stessa età dei parlamenti. Esse sono un insieme di istituti e regole che si colloca nel delicato incrocio di tre grandi principi: la separazione dei poteri, l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e la libertà di espressione. Storicamente esse nascono dalle rivendicazioni dei Parlamenti di una marcata indipendenza dagli altri poteri: nel XVII secolo in Inghilterra costituirono il frutto della lotta contro la Corona. Nel XVIII secolo in Francia esse furono l’esito di una lotta contro il Re, il Clero e il potere giudiziario. La storia insegna che un esecutivo troppo forte o una magistratura invadente possono intaccare la libertà e l’efficacia dell’attività dei Parlamenti. Ancora oggi si può dire che le tutele specifiche per i parlamentari sono essenziali per il buon funzionamento di un parlamento libero e realmente rappresentativo. E questo tema è di persistente attualità: pensate per esempio al caso della deputata afgana Malalai Joya la cui attività parlamentare è messa in constante pericolo dalle aggressioni e dalla mancata tutela offertale dai suoi stessi colleghi deputati. Certamente, nelle democrazie sviluppate, il tema ha subito sviluppi complessi e controversi. E’ chiaro che una lettura eccessiva e disinvolta degli istituti dell’immunità parlamentare può portare al rischio di creare cittadini dotati di privilegi che li differenzino dalla generalità degli altri e dunque creare quella che oggi in Italia viene maliziosamente definita una casta. In realtà, il cuore del problema riposa nello stabilire quando e come si può definire eccessivo l’uso delle prerogative parlamentari. Cercherò di illustrare sinteticamente il sistema delle immunità parlamentari italiane per illuminare i contorni problematici e attuali dell’argomento. Innanzitutto, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione italiana stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una garanzia sostanziale che vieta una responsabilità giuridica di qualsiasi tipo. In Italia la procedura di applicazione della regola è governata dal Parlamento stesso. Alla Giunta che presiedo spetta avanzare all'Assemblea proposte sulla sussistenza o meno di un nesso tra le dichiarazioni contestate al parlamentare e l'esercizio delle sue funzioni. Una deliberazione d'insindacabilità può essere sollecitata dal deputato interessato al Presidente della Camera oppure richiesta dal magistrato procedente innanzi al quale l'interessato eccepisca l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Giunta - previa audizione dell'interessato (se questi ritiene di intervenire) - delibera e il relatore prepara un documento per l'Assemblea. Le proposte d'insindacabilità vengono posti all'ordine del giorno dell'Assemblea secondo le decisioni della Conferenza dei capigruppo. L'Assemblea delibera una sola volta (senza possibilità di reiterare la deliberazione, neanche in legislature successive). Il Presidente della Camera comunica poi al giudice procedente l'esito della deliberazione. Se la decisione è nel senso che l’immunità non si applica, il giudizio prosegue. Qualora invece la decisione sia d'insindacabilità, il giudice può ritenere menomata la sua sfera di attribuzioni e dunque elevare conflitto tra poteri innanzi alla Corte costituzionale. In tal caso propone un ricorso alla Corte stessa. La Corte costituzionale italiana però - quando è entrata nel merito del giudizio - molto spesso ha annullato la delibera parlamentare. E lo ha fatto aderendo a un’interpretazione ristretta della prerogativa. Essa sostiene che solo le dichiarazioni che abbiano un contenuto analogo a quanto si è sostenuto nelle formali sedi parlamentari possono ritenersi immuni. Non invece le restanti interviste e dichiarazioni alla stampa, in relazione alle quali per salvaguardare l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge occorre riconoscere la totale competenza del giudice. Si tratta come è evidente di un tema molto delicato. Poich
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