L.elettorale: 'Idea', incostituzionale su alternanza genere

L.elettorale: "Idea", incostituzionale su alternanza genere 
(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Intervenendo sulle pregiudiziali di costituzionalità relative alla nuova legge elettorale, il senatore Carlo Giovanardi di IDEA Popolo e Libertà, ha ricordato come "nel 1995 la Corte Costituzionale cassò quella parte del Mattarellum, il sistema con il quale si votò nel 1994, che riguardava l'obbligo di alternanza nelle liste proporzionali tra uomini e donne, in quanto in palese violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione". "Malgrado la Corte Costituzionale non abbia mai cambiato opinione su tale questione - ha aggiunto - nel testo approvato dalla Camera dei deputati viene riproposto l'obbligo dell' alternanza di genere a pena di inammissibilità della presentazione della lista". "Questo significa in pratica - ha continuato Giovanardi - che se in una circoscrizione è capolista una donna, al secondo posto non può andare un'altra donna anche se eccezionalmente brava e preparata, ma esclusivamente un uomo anche se totalmente inadeguato e viceversa se capolista è un uomo". "Sarebbe come sostenere - conclude il senatore di Idea Popolo e libertà - che nelle democrazie consolidate come quelle degli Stati Uniti, i due senatori eletti da ogni Stato debbano essere per legge un uomo e una donna senza lasciare ai cittadini del Texas o dell'Ohio di scegliere liberamente le persone, uomini o donne che siano, da cui si sentono meglio rappresentati". (ANSA).

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GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, per attrazione di materia (stiamo parlando di costituzionalità), mi permetto di aggiungere un argomento, sul quale vorrei una qualche risposta autorevole dai relatori o dal Governo. Mi riferisco alla questione per cui è prevista in maniera cogente in questa legge, come lo era nell'Italicum, l'alternanza tra uomo e donna nelle liste: è inammissibile una lista in cui non ci sia l'alternanza. Ora, io ho una memoria storica: ero candidato nel 1994 e nel Mattarellum c'era questa regola. Tuttavia l'anno dopo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 422 del 1995 (presidente Baldassarre), cassò quella norma, scrivendo chiaramente che essa era in contrasto con i parametri costituzionali, perché non è ammissibile una norma di legge che imponga, nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche, qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati. Cosa è successo dopo quella sentenza? In Consiglio dei ministri (di cui io allora facevo parte) modificammo l'articolo 51 della Costituzione, cassando però la proposta del ministro Prestigiacomo, che voleva introdurre in Costituzione il concetto delle quote, e, dopo una discussione approfondita (basta andare a vedere gli atti del Consiglio dei Ministri), venne scritto, nel nuovo articolo 51, che «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Ovviamente ciò è stato letto da tutti nel senso dell'adozione di una serie di politiche attive per promuovere la partecipazione delle donne alla politica, per far sì che le donne siano presenti nelle liste, ma non assumendo e anzi esplicitamente eliminando ogni riferimento all'obbligo di proporre agli elettori liste bloccate in questa maniera.

Mi è stato detto che, nel prosieguo, la giurisprudenza costituzionale si è modificata. Signor Presidente, abbiamo un efficientissimo Servizio Studi che mi ha procurato tutte le successive sentenze della Corte costituzionale, le quali confermano la sentenza del 1995. La Corte si è infatti interessata di alcuni provvedimenti regionali che favorivano la presenza di donne nelle liste oppure prevedevano la doppia preferenza, cioè obbligavano l'elettore che esprimeva la prima preferenza per un uomo ad esprimere la seconda preferenza per una donna, o viceversa. In una sentenza del 2010 la Corte costituzionale scrive che in questo non c'è nulla di cogente, anzi che questa norma consente all'elettore una facoltà in più; infatti viene data all'elettore la possibilità di votare solo un uomo o solo una donna; oppure, se vuole utilizzare anche la seconda preferenza, lo deve fare differenziando il genere. Quindi, scrive la Corte costituzionale, non c'è nessun obbligo e non c'è nessuna lista in cui ti trovi obbligato; ma a fare che cosa? Quanto evidenzia la Corte nel ragionamento alla base della sentenza del 1995. Se io ho una donna bravissima in una circoscrizione e la metto capolista e poi ho un'altra donna altrettanto brava e la voglio mettere al secondo posto (visto che più di due è difficile che vengano eletti), per legge non lo posso fare: al secondo posto ci deve andare un uomo, qualsiasi uomo, anche il più inadatto e il più incapace deve prendere il posto della donna bravissima, o viceversa.

Naturalmente mi ricordo il dramma del 1994 e la ricerca affannosa di candidature civetta; ricordo i drammi delle liste dove non potevano trovare collocazione persone che avevano un radicamento sul territorio. Ma la domanda che pongo è la seguente: come si fa a riproporre la stessa identica norma, a pena di inammissibilità della lista, quando la sentenza del 1995 l'ha dichiarata palesemente incostituzionale e non c'è nessuna successiva sentenza della Corte costituzionale sulla base dell'articolo 51, come modificato (che favorisce politiche attive per la promozione della partecipazione delle donne alla politica non la follia di queste quote)?

Pensiamo a sistemi democratici che hanno secoli di esperienza, ad esempio agli Stati Uniti. Vi immaginate una norma che agli Stati Uniti dica che i due senatori del Texas devono essere obbligatoriamente un uomo e una donna e non possono essere due uomini o due donne? O che al Congresso degli Stati Uniti ci si arrivi in questa maniera, con le quote?

O pensate che nel Regno Unito, la patria della democrazia, possa passare una norma che, in maniera cogente, obblighi, se in un collegio c'è un uomo, a mettere obbligatoriamente una donna in quello vicino, o viceversa?

So che questo intervento servirà a poco, ma lo lascio come testimonianza del fatto che quando la Corte costituzionale, che viene così spesso invocata, si esprime nella maniera più chiara assoluta le sue sentenze vengono stracciate. Non solo: vengono stracciate senza che successivamente vi sia alcuna modifica della Costituzione, né alcuna legge ordinaria, né alcuna sentenza successiva della Corte volto a cambiare un principio fondamentale.

Non si possono, infatti, obbligare gli elettori, cogentemente, a una politica di quote che è totalmente contraria allo spirito dell'articolo 51 e dell'articolo 3 della Costituzione. Andate a rileggere la sentenza n. 422 del 1995 che spiega che queste quote coattive ledono in maniera radicale lo spirito dell'articolo 3, per la ragione che dicevo prima. In tal modo, infatti, basta una questione legata al sesso per far fuori un Einstein e mettere al suo posto l'ultima delle cretine; o, viceversa, nel caso di una donna intelligentissima, di un premio Nobel, di una donna capacissima, non ci sarebbe nulla da fare: se la prima in lista è una donna, al secondo posto non può esserci un'altra donna.

È possibile approvare qui un'altra norma che sicuramente, portata all'attenzione della Corte, verrà cassata insieme ad altre anomalie? È una domanda che faccio, sperando che il Governo o il relatore mi diano una risposta.